• 06.77590330
  • info@uniciv.it
Uniciv
  • Home
  • Chi siamo
    • Link utili
  • Servizi
    • Tutti i nostri Servizi
    • Invalidità Civile
    • Indennità di Accompagnamento
    • Indennità di frequenza
    • Legge n. 104/1992
      • Congedo straordinario
      • Permessi assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità
      • Permessi lavoratore disabile in situazione di gravita’
  • Le nostre sedi
  • Contatti
Area riservata
    • Giusi Pintori
    • 0 comments

    Diritto alla circolazione nelle zone a traffico limitato.

    Non può essere limitato il diritto alla circolazione, nelle zone a traffico limitato, degli invalidi muniti dell’apposito pass imponendo oneri di comunicazione. La legge infatti non prevede, per esempio, l’obbligo di comunicare preventivamente la targa della diversa vettura utilizzata.

    Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, ordinanza n. 28144, risalente all’8 giugno 2022, accogliendo con rinvio il ricorso di una coppia di coniugi (di cui uno portatore di handicap) che chiedeva l’annullamento di 14 verbali elevati per aver percorso corsie preferenziali con la vettura della moglie, senza comunicare preventivamente all’amministrazione comunale la targa dell’auto.

    Il tribunale, all’opposto, aveva sì riconosciuto il diritto del disabile di transitare nelle corsie riservate e Ztl con qualsiasi veicolo, ma riconosceva solo la legittimità dell’ obbligo di preventiva comunicazione della targa nel caso in cui l’interessato avesse deciso di utilizzare un veicolo diverso da quello abituale, indicato all’atto del rilascio della autorizzazione.

    Il diritto dell’invalido ad accedere nelle zone a traffico limitato è un “diritto incondizionato e non limitabile per esigenze di controllo automatizzato degli accessi in tali zone“. Mentre, nel caso specifico, il comune di Milano aveva introdotto un “onere non previsto dalla legge in capo alla persona trasportata: quello di comunicare in via telefonica o accedendo al portale la targa diversa da quella del veicolo master, originariamente registrato”. Secondo il municipio tale comunicazione serviva all’amministrazione per avere “un presidio della corretta circolazione stradale all’interno dei centri abitati”.

    Per i giudici, dunque, sono illegittimi i limiti posti dalle ordinanze comunali consistenti in una previa comunicazione imposta al soggetto disabile: sia nel caso in cui il disabile sia in possesso del “contrassegno invalidi” rilasciato da altro Comune, in quanto esso (ai sensi dell’art. 11 Dpr 503/1996) ha già per legge validità sul territorio nazionale; sia, nel caso in cui sia trasportato con un’autovettura, munita del contrassegno, diversa da quella registrata.

    Di recente due ordinanze della stessa Sezione (Cass. n. 8226/2022 e Cass. n. 24015/2022) hanno ribadito che l’autorizzazione alla circolazione dei disabili, comprovata dal rilascio del “contrassegno invalidi, diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell’ente territoriale”.

    La mancata comunicazione preventiva della targa dei veicoli utilizzati per il trasporto della persona invalida non è una violazione della legge.

    Il proprietario dell’autovettura – non disabile né autorizzato al trasporto della persona disabile – è gravato dell’onere di dimostrare che in quella specifica circostanza il veicolo, munito di contrassegno esposto, trasportava effettivamente un disabile.

    Il giudice del rinvio, dunque, dovrà accertare se il disabile si trovasse effettivamente alla guida o trasportato sul veicolo del quale non era stata comunicata preventivamente la targa all’ente comunale, in modo da scongiurare possibili abusi dell’utilizzo del pass delle persone invalide.

    Tags :

    News

    Articoli recenti

    • Badanti over 80: non si pagano i contributi se ci sono questi requisiti
    • Pensioni marzo 2024:
    • Disturbi alimentari: esenzioni, invalidità, accompagnamento.
    • Avviso: sciopero generale settori pubblici e privati indetto per venerdì 23 febbraio
    • Endometriosi, è importante fare la domanda di invalidità.

    Commenti recenti

    • Giusi Pintori su Hai una malattia autoimmune? Ecco a che cosa dà diritto l’invalidità
    • Giusi Pintori su Hai una malattia autoimmune? Ecco a che cosa dà diritto l’invalidità
    • Giusi Pintori su Hai una malattia autoimmune? Ecco a che cosa dà diritto l’invalidità
    • Giusi Pintori su Hai una malattia autoimmune? Ecco a che cosa dà diritto l’invalidità
    • Giusi Pintori su Hai una malattia autoimmune? Ecco a che cosa dà diritto l’invalidità

    Archivi

    • Febbraio 2024
    • Gennaio 2024
    • Dicembre 2023
    • Novembre 2023
    • Ottobre 2023
    • Settembre 2023
    • Agosto 2023
    • Luglio 2023
    • Giugno 2023
    • Maggio 2023
    • Aprile 2023
    • Marzo 2023
    • Febbraio 2023
    • Gennaio 2023
    • Dicembre 2022
    • Novembre 2022
    • Ottobre 2022
    • Settembre 2022
    • Agosto 2022
    • Luglio 2022
    • Giugno 2022
    • Maggio 2022
    • Aprile 2022
    • Marzo 2022
    • Febbraio 2022
    • Gennaio 2022
    • Dicembre 2021

    Categorie

    • News

    Meta

    • Accedi
    • Feed dei contenuti
    • Feed dei commenti
    • WordPress.org

    Latest News

    28 Febbraio 2024

    Badanti over 80: non si pagano i contributi se ci sono questi requisiti

    27 Febbraio 2024

    Pensioni marzo 2024:

    Popular Tags

    730 accessibilità accompagnamento ADHD agevolazioni fiscali assegno di invalidità Assegno unico AssegnoUnico Autismo Bonus Bonus Famiglia Bonus psicologo Caf Caregiver Covid covid-19 diabete Disabilità Giusi Pintori handicap idrosadenite idrosadenite suppurativa Inail inclusione infortunio sul lavoro Inps invalidi Invalidi civili invalidità Invalidità civile Isee lavoratori fragili Lavoro LEGGE 104 LEGGE104 patologie invalidanti Patronato pensione di invalidità pensioni REDDITO DI CITTADINANZA salute mentale Scuola sindrome di down smart working Uniciv
    © 2020 Uniciv
    - Via Sampiero di Bastelica, 74, 00176, Roma - 06.77590330 - info@uniciv.it

    Privacy Policy