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    Comparto socio-sanitario: ecco il nuovo contratto collettivo di lavoro.

    Assistente domiciliari e dei servizi tutelati, operatori tecnici dell’assistenza, operatori socio assistenziali (OSA), Operatori Socio-Sanitari, Infermieri ed Educatori e tutte le altre professionalità del comparto socio-saniario, in data 27 dicembre 2022, hanno ricevuto la buona notizia del rinnovo del contratto collettivo Anaste.

    Di seguito sono riassunte le novità principali rispetto alla precedente versione.

    ASPETTI RETRIBUTIVI. L’aumento medio per i livelli retributivi è pari a 40€ mensili, per tredici mensilità. Allo stato attuale, i livelli retributivi del CCNL Anaste sono i più alti del settore tra i Contratti Collettivi maggiormente applicati.

    Con riferimento al personale infermieristico, viene sancito un netto rialzamento dell’indennità professionale, che passa da 37 a ben 155€ mensili.

    Infine, è stata stabilita l’erogazione di un’indennità una tantum pari a 300€, da corrispondersi in 15 rate mensili: nel complesso, dunque, i lavoratori riceveranno da Gennaio 2023 fino a Febbraio del 2024, un aumento medio mensile pari a circa 60€ (40€ di stipendio, 20€ a titolo di una tantum). Entro questo termine, le parti si sono impegnate a rinnovare ulteriormente il Contratto Collettivo ed i livelli retributivi.

    Per la verifica dei livelli retributivi aggiornati è possibile rivolgersi a info@uniciv.it

    ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA.E’ stata confermata la convenzione con REALE MUTUA, che garantirà in tutto il territorio nazionale un’assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori del comparto.

    Il datore di lavoro è obbligato a garantire l’assistenza sanitaria ai propri dipendenti. In caso contrario, dovrà versare al lavoratore 16,00 euro per tredici mensilità.

    CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE. E’ stato aggiornato il sistema di classificazione del personale, eliminando le figure professionali non previste dalla normativa di riferimento. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo livello di inquadramento (3S) riservato alle seguenti figure: assistente domiciliare e dei servizi tutelati, operatore tecnico dell’assistenza, operatore socio assistenziale (OSA).

    Confermato il livello già previsto per gli Operatori Socio-Sanitari (4^), Infermieri ed Educatori (6^) e per tutte le altre professionalità del comparto.

    ORARIO DI LAVORO. Viene eliminata la possibilità di prevedere due ore aggiuntive rispetto all’orario normale di lavoro in casi speciali ed eccezionali. La previsione non aveva mai avuto un’applicazione concreta nei 5 anni precedenti. L’orario di lavoro, pertanto, resta a 38 ore settimanali.

    COMPENSAZIONI DI ORARIO. Vengono fissati dei paletti al potere del datore di lavoro (ampiamente utilizzato nel settore) di aumentare o ridurre l’orario di lavoro con successive compensazioni. Nello specifico: il datore di lavoro può prevedere turni settimanali con orario non inferiore a 32 ore che debbono essere compensati (in un arco temporale di massimo 6 settimane consecutive) con turni settimanali con orario non superiore a 44 ore.

    BANCA ORE E R.O.L. Tutte le ore in eccesso confluite nella banca ore, comprensive dei permessi R.O.L. non fruiti, devono essere retribuiti al lavoratore entro e non oltre il mese di Giugno successivo all’anno di riferimento. A tal proposito, il lavoratore può sempre richiedere un prospetto aggiornato della banca ore, al fine di valutare la corretta corresponsione delle ore ivi confluite, fino ad un periodo massimo di 18 mesi antecedenti alla richiesta.

    TEMPI DI VESTIZIONE. È stato chiarito che i tempi necessari per la vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro (divise, camici o specifici dispositivi di protezione individuale), in quanto considerati come “orario di lavoro”, rientrano nella retribuzione percepita dal lavoratore. Il tempo necessario per tale attività è determinato a livello aziendale, tenendo conto anche del tempo necessario per lo spostamento dallo spogliatoio al luogo di lavoro effettivo.

    DISCIPLINA DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE. In attesa della riforma del settore, le parti hanno condiviso la necessità di disciplinare separatamente il lavoro nei servizi di assistenza domiciliare, tenendo conto degli sviluppi normativi in materia.

    DISABILITY MANAGEMENT. Per la prima volta il disability management – orientamento gestionale che mira all’inclusione ed alla valorizzazione dei lavoratori con disabilità o fragilità – viene menzionato in un Contratto Collettivo. Le parti si impegnano ad adottare iniziative formative per le strutture di risorse umane ed a garantire il diritto agli accomodamenti ragionevoli per il personale interessato.

    MALATTIA. Viene rinforzata la piena tutela delle assenze per malattia effettuata da lavoratori con patologie gravi, croniche o continuative. In particolare, viene previsto il pagamento al 100%, senza limiti di eventi nell’arco dell’anno, per tutte le assenze derivanti da tali patologie.

    Il pagamento al 100%, inoltre, è previsto anche per:

    eventi di malattia con durata non inferiore a 5 giorni di assenza;

    contagio da covid o quarantena fiduciaria, nel caso in cui l’evento non sia più inquadrato come

    infortunio sul lavoro;

    Day hospital o ricoveri ospedalieri, comprensivi dei conseguenti giorni di prognosi.

    Riguardo alle assenze brevi, inoltre, gli eventi retribuiti nel corso dell’anno passano da uno a due, con un aumento della relativa indennità di carenza: 90% al primo evento (prima era 50%) e 75% per il secondo evento.

    COMPORTO. Viene innalzata la soglia del comporto cumulativo (somma delle assenze effettuate nell’arco di 3 anni) a 140 giorni, con un vincolo sul numero dei certificati medici di assenza che non può essere inferiore a 10. Anche in questo caso, viene prevista una tutela piena ed effettiva per le assenze effettuate in caso di

    patologie gravi, croniche o continuative che – insieme a day hospital, ricoveri ospedalieri e conseguenti giorni di prognosi – non vengono mai conteggiati nel periodo di comporto.

    Infine, si obbligano le strutture di risorse umane a dare un riscontro sul conteggio del comporto entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta del lavoratore.

    INFORTUNIO. Viene innalzata l’indennità corrisposta dal lavoratore nei tre giorni successivi all’infortunio, che

    passa dal 60% al 90% della retribuzione.

    ASPETTATIVA NON RETRIBUITA. Viene innalzato il tempo massimo di aspettativa non retribuita, che può essere richiesta per un periodo fino a 140 giorni.

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