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    Invalidi e caregiver ,Anticipo Pensione 2023, dall’età di 63 anni

    L’APE sociale (anticipo pensione) consiste nella possibilità di uscire dal mondo del lavoro prima dei 67 anni , ed esattamente almeno se si hanno 63 anni e si versa in determinate situazioni.

    Nel periodo di riposo, prima di ottenere la pensione vera e propria, si riceve un sussidio mensile pari all’importo maturata al momento della domanda dell’importo massimo di 1.500 euro lordi .

    Si può i richiedere l’APE Sociale rivolgendosi a info@uniciv.it anche nel 2023 se entro il 31 dicembre 2023 sussistono i seguenti requisiti:

    • 63 anni di età e un’anzianità contributiva tra i 30 e i 36 anni (varia in base ai casi spiegati in seguito tra le condizioni ammesse);
    • iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata;
    • non si è raggiunta l’età prevista per la pensione di vecchiaia e non hai conseguito la pensione anticipata o altri trattamenti .

    Inoltre bisogna

    • essere disoccupato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale , ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a patto che nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto ci siano stati periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, e hai un’anzianità contributiva di almeno 30 anni (o 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni, per le donne).
    • assistere da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e hai almeno 30 anni di anzianità contributiva (o 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni, se sei donna);
    • avere riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, e hai minimo 30 anni di anzianità contributiva (o 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni, se sei donna);
    • essere un lavoratore dipendente con almeno 36 anni di anzianità contributiva (o 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni, se sei donna) e da almeno 7 anni negli ultimi 10 anni, ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 anni, svolgi una delle seguenti attività gravose, indicate nella Legge di Bilancio:
      – Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate;
      – Tecnici della salute;
      – Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
      – Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
      – Operatori della cura estetica;
      – Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati;
      – Artigiani, operai specializzati, agricoltori;
      – Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
      – Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
      – Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
      – Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
      – Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
      – Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
      – Conduttori di mulini e impastatrici;
      – Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
      – Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
      – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
      – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
      – Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
      – Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
      – Portantini e professioni assimilate;
      – Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
      – Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.Si precisa inoltre che:
      – Per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito contributivo si riduce a 32 anni.
      – 
      Nel caso di lavoratrici madri appartenenti alle categorie appena citate è prevista un’ulteriore riduzione del requisito minimo contributivo pari a 1 anno per ciascun figlio e fino a un massimo di 2 anni. L’accesso all’APE Sociale potrà, quindi, avvenire in tali casi anche con almeno 30 anni di contributi.

    Si ricorda che è previsto uno sconto speciale a favore delle lavoratrici e, in particolare, a quelle madri: hanno diritto allo sconto di un anno del requisito contributivo per ogni figlio, fino a un massimo di due anni (figli legittimi, naturali, adottivi). Pertanto, ad esempio, le madri con due figli possono accedere all’Ape sociale con 28 anziché 30 anni di contributi (34 e non 36 anni, se risultano addette a lavori gravosi). Il procedimento di riconoscimento e attribuzione dell’Ape sociale prevede la presentazione di due distinte domande, con tempistiche differenti.

    Per prima cosa occorre il riconoscimento del diritto; ciò è fatto dall’Inps, a seguito della prima domanda dell’interessato. L’Inps comunica l’assenso al riconoscimento dell’Ape con indicazione della prima decorrenza utile o eventualmente con differimento della decorrenza (in caso d’insufficienza delle risorse finanziarie); rigetto della domanda, se non sussistono le condizioni per il diritto.

    Solo nel primo caso, se cioè c’è diritto all’Ape, il beneficiario può fare la seconda domanda: quella di liquidazione. Per la quale non c’è alcun termine, ma un vincolo: l’Ape è erogata a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

    Potranno presentare la domanda di riconoscimento del beneficio i soggetti che, nel corso del corrente anno, maturano i requisiti e le condizioni per il diritto.

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