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    • Giusi Pintori
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    Tutela e indennizzi per infortuni e malattie professionali: tra esse anche il Covid.

    Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti l’infortunio sul lavoro sono:

    • la lesione
    • la causa violenta
    • l’occasione di lavoro

    Il concetto di “occasione di lavoro” richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi dei rischio cui può conseguire l’infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro.

    Sono latenti e lente nella loro manifestazione, pericolose e spesso sottovalutate. Sono le malattie professionali, patologie che i lavoratori contraggono per effetto dei lavori svolti.

    La definizione di malattia professionale presenta diversi livelli di specificità a seconda dei contesti: preventivo, assicurativo, epidemiologico. Una definizione generale può essere: “qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa“.

    Questa caratteristica di graduale progressiva azione di fattori presenti nell’ambiente di lavoro, che possono compromettere la salute dei lavoratori, da un lato  diversifica le malattie professionali dagli infortuni – che hanno caratteristiche opposte di traumaticità immediata – dall’altra è alla radice di una storica sottovalutazione dovuta anche alle difficoltà di individuazione e accertamento del nesso causale e ad un significativo fenomeno di sottodenuncia da parte dei lavoratori.

    In entrambi i casi, affinché la tutela operi, è fondamentale la presenza del nesso causale, ci deve essere quindi  un legame diretto tra attività lavorativa e menomazione.

    Per le malattie professionali, può accadere che la dimostrazione del nesso causale sia un po’ più complessa. La normativa in materia prevede una distinzione tra:

    • Malattie tabellate. Le tabelle previste dalla normativa riportano la patologia, il tipo di lavorazione e il periodo massimo di manifestazione della patologia dalla cessazione dell’attività lavorativa a rischio (per es. per cambio mansione o attività lavorativa, oppure per pensionamento). Se ricorrono contemporaneamente i tre elementi, il nesso causale è presunto per legge e quindi il riconoscimento da parte dell’Inail gode di un percorso facilitato. Semmai, ricade sull’Istituto l’onere di dover dimostrare un’eventuale causa diversa per la patologia denunciata.
    • Malattie non tabellate. Si tratta di tutte quelle patologie non previste dalle tabelle o di situazioni in cui manca uno degli elementi previsti dalla tabella (ad es. il tipo di lavorazione correlato). In tali casi ricade sul lavoratore, l’onere di dimostrare l’origine professionale della patologia.

    L’eventualità di una patologia di per sé non tabellata non deve scoraggiare. Uniciv aiuta a valutare le diverse situazioni e impostare la domanda di riconoscimento nel modo più completo e corretto possibile. Non mancano i casi di riconoscimento, con i relativi indennizzi, sia per patologie tabellate che non tabellate.

    Per qualsiasi chiarimento o per attivare accertamenti o tutele è possibile rivolgersi a Uniciv.

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    Da sottolineare che è stato raggiunto l’accordo in seno al comitato consultivo della Ue per la sicurezza e la salute sul lavoro (Acsh) per l’aumento delle tutele per i lavoratori che hanno contratto il COVID durante lo svolgimento della loro attività. La Commissione Ue ha affermato che aggiornerà quindi la raccomandazione sulle malattie professionali proprio per inserire anche il Covid entro la fine dell’anno. Se ciò avvenisse i lavoratori dei settori interessati che hanno contratto la malattia sul posto di lavoro «potranno acquisire diritti specifici secondo le norme nazionali, come il diritto all’indennizzo». Questo passaggio rientra nella cornice del quadro strategico dell’Ue per la salute e la sicurezza sul lavoro 2021-2027, che ha tra gli obiettivi principali quello di rafforzare la preparazione a qualsiasi potenziale crisi sanitaria futura.  In Italia, comunque, la tutela è già garantita; è l’Inail a pagare, come infortunio, quando il contagio è avvenuto sul lavoro.

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