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    • Giusi Pintori
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    Cure Termali: tutto ciò che bisogna sapere su permessi e rimborsi

    I permessi per le cure termali spettano solitamente ai lavoratori durante il periodo di ferie, tranne nel caso in cui casi le cure sono necessarie a fini terapeutici o per la riabilitazione di affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, un tempestivo trattamento termale

    In questo ultimo caso l’assenza del lavoratore è equiparata alla malattia, con conseguente diritto al relativo trattamento a carico INPS e/o a carico del datore di lavoro. La durata delle cure termali può essere di massimo 15 giorni.

    Il periodo di cure termali deve essere fruito dal lavoratore entro 30 giorni dalla richiesta medica e tra la concessione del periodo per cure termali e il godimento di un periodo di ferie deve obbligatoriamente trascorrere un periodo di almeno 15 giorni

    Le cure termali possono essere effettuate solo in relazione a malattie individuate appositamente dal ministro del Lavoro relativamente a patologie

    • reumatiche
    • delle vie respiratorie
    • dermatologiche
    • ginecologiche
    • dell’apparato urinario
    • vascolari
    • dell’apparato gastroenterico

    Sono da considerarsi cure termali ad esempio:

    Idropinoterapia
    Irrigazioni
    Inalazioni
    Insufflazioni
    Politzer crenoterapico solfureo
    Balneoterapia
    Antroterapia
    Peloidoterapia

    Per avere diritto al trattamento economico di malattia il lavoratore deve:

    • presentare all’ASL di residenza la proposta-richiesta del medico curante, entro cinque giorni dal rilascio;
    • sottoporsi alla visita del medico specialista dell’ASL, che rilascia l’autorizzazione
    • comunicare al datore di lavoro il periodo prescelto per le cure, trasmettendo la proposta-richiesta del medico curante;
    • farsi rilasciare dal datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti che durante il periodo suddetto, non possono essere fruite ferie o congedi ordinari, in quanto sono già state programmate ferie collettive in altro periodo, ovvero non residua nell’anno un numero di giorni di ferie sufficiente per il completamento del ciclo di cure;
    • inviare all’INPS entro due giorni dall’inizio delle cure da effettuare al di fuori dei periodi di ferie, la copia della proposta-richiesta del medico curante e copia della dichiarazione di cui sopra del datore di lavoro;
    • inviare al datore di lavoro, sempre entro due giorni dall’inizio delle cure, copia della documentazione in possesso;
    • effettuare le cure prescritte senza interruzioni presso uno stabilimento termale convenzionato con il SSN;
    • inviare all’INPS e al datore di lavoro, al termine delle cure, l’apposito modello compilato dallo stabilimento termale.

    I permessi per cure termali fruiti durante il periodo di ferie sono invece una prestazione facoltativa dell’INPS, erogata solo in presenza di malattie reumo-artropatiche e bronco-catarrali, la cui concessione è finalizzata ad evitare, ritardare o rimuovere uno stato d’invalidità.

    La fruizione delle prestazioni da parte degli assicurati dell’Istituto può dunque avvenire solo in periodo feriale

    Hanno diritto ai permessi per cure termali i lavoratori (dipendenti ed autonomi) iscritti all’INPS, eccetto i titolari di pensione in via definitiva e i familiari a carico.

    L’INPS concede le cure termali ai lavoratori che possiedono almeno 5 anni di anzianità assicurativa e almeno 3 anni di contribuzione nei 5 anni precedenti la domanda: i lavoratori non devono aver usufruito nello stesso anno di altre prestazioni termali.

    Per quanto riguarda le spese, le cure termali sono a carico del servizio sanitario nazionale, mentre le spese di soggiorno sono a carico dell’INPS. L’assicurato è invece tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista dalla legge

    Per fare domanda e per ottenere il rimborso ci si può rivolgere a UNICIV dal 1° gennaio al 31 ottobre dell’anno in cui si effettuano le cure.

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