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    Infortunio sul lavoro: denuncia, riconoscimento, risarcimento

    L’ infortunio sul lavoro, la denuncia ed il relativo riconoscimento (con conseguente risarcimento) da parte dell’INAIL, è una pratica che può essere istruita rivolgendosi a Uniciv, info@uniciv.it

    È considerato infortunio sul lavoro indennizzabile dall’ INAIL, qualsiasi incidente che avviene per causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi:

    1. la morte;
    2. inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale;
    3. inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione al lavoro per più di tre giorni.

    Pertanto, due sono gli elementi fondamentali di cui tener conto:

    • causa violenta;
    • occasione di lavoro.
    Causa violenta

    Un infortunio è indennizzabile dall’ INAIL se imputabile a una causa violenta, ossia un’azione rapida e concentrata nel tempo in grado di vincere la resistenza dell’organismo umano e provocare la lesione.

    La causa violenta deve essere:

    • esterna, ossia legata all’ambiente di lavoro;
    • violenta, ossia in forma acuta;
    • rapida, ossia entro il turno di lavoro;
    • efficiente, ossia idonea a provocare lesioni.

    Ne sono esempio quelle lesioni provocate da energie meccaniche ed elettriche: cadute o lesioni causate da macchine, colpi di sole, colpi di freddo. Le cause possono essere anche microbiche o virali: esempio perfetto è il covid 19. Le cause possono essere dovute anche tossiche: inalazione o assorbimento di sostanza solide, liquide o gassose.

    Occasione di lavoro

    L’  art. 2 del DPR 1124/25 finisce come occasione di lavoro tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore. 

    Recenti pronunce della Cassazione hanno ampliato il concetto di occasione di lavoro ed in regione di ciò è necessario che l’evento si sia verificato per il lavoro. Ciò significa che non è necessario o sufficiente che l’evento si sia verificato nel luogo di lavoro (rapporto topografico) e neanche che si sia verificato durante l’orario di lavoro (rapporto cronologico).

    È invece indispensabile che l’evento si sia verificato per il lavoro (rapporto eziologico)

    Rischio sul lavoro

    Uno degli attributi fondamentali dell’infortunio è la sua imprevedibilità (una serie di incertezze, ossia il se, il come, il quando) in pratica deve sussistere il rischio ossia il grado di probabilità del verificarsi un evento morboso.

    Ai fini della tutela previdenziale non basta solo la dimostrazione di un rischio generico, bensì deve trattarsi di un rischio lavorativo, è il lavoro che espone il lavoratore al rischio senza ulteriore specifica.

    Rischio generico

    Il rischio generico grava sul lavoratore come su ogni altra persona allo stesso modo.

    Rischio specifico: deriva dalla stessa attività lavorativa o connessa alla stessa che costringe il lavoratore a esporsi a maggiori fattori di rischio.                                                                    
    Rischio elettivo è un rischio determinato da una scelta arbitraria del lavoratore.

    È tutelato ed indennizzato l’evento verificatosi durante:

    • il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
    • il percorso compiuto da un luogo di lavoro a un altro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
    • il percorso necessario per la consumazione dei pasti in assenza del servizio mensa aziendale.

    Se l’infortunio si verifica durante eventuali deviazioni rispetto ai tragitti predetti, l’indennizzo avviene solo se le deviazioni sono necessitate e sono dovute a causa di forza maggiore (guasto meccanico, viabilità interrotta, problemi di salute).

    In caso di sosta il risarcimento è riconosciuto solo se la stessa è di breve entità e non alteri le condizioni del rischio.

    È tutelato l’evento accaduto con l’utilizzo del mezzo di trasporto proprio purché necessitato e autorizzato.

    L’infortunio in itinere, stante la sua particolare connotazione, è stato oggetto di studi e interpretazioni giurisprudenziali, oggi secondo consolidata giurisprudenza può essere indennizzabile quando esiste:

    • un nesso eziologico tra il percorso eseguito e l’evento;
    • un nesso casuale, sia pure occasionale, tra l’itinerario eseguito e l’attività lavorativa;
    • la necessità dell’utilizzo del veicolo privato.

     Sono escluse dalla tutela:

    • le interruzioni e/o deviazioni non dipendenti dal lavoro e comunque non necessitate;
    • gli infortuni cagionati dall’abuso di alcol e psicofarmaci.
    Obblighi del datore di lavoro

    Il lavoratore vittima di infortunio è tenuto a denunciare prontamente al proprio datore o al dirigente proposto l’evento anche se di lieve entità. Il lavoratore è tenuto a fornire al proprio datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio, la diagnosi e la prognosi. A decorrere dal 12 ottobre 2017 (art. 3, c.3-bis dl 244/2016 convertito dalla legge 19/2017) tutti datori di lavoro sono obbligati a trasmettere, telematicamente, entro 48 ore dall’evento e/o ricezione della certificazione medica (circ. ministero del lavoro n. 92/1996), denuncia degli eventi infortunistici che comportino l’assenza dei lavoratori dal luogo di lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento stesso.

    Indennizzi e tutele

    Al lavoratore vittima di infortunio vengono riconosciuti, da parte dell’INAIL, delle prestazioni che possono essere:

    • prestazioni economiche, ossia indennità per inabilità assoluta temporanea e Indennità permanente per postumi invalidanti – danno biologico);
    • prestazioni mediche (spese mediche generali, spese di ricovero, spese per la fornitura di protesi).
    Se vuoi fare la domanda per richiedere il riconoscimento dell’indennità relativa ad un infortunio sul lavoro, rivolgendoti a info@uniciv.it

    Fonte: INAIL

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