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    Accertamento e revisione invalidità: verbale con timbro digitale

    Il riconoscimento di invalidità civile avviene in seguito a una visita a cui sottoporsi in una data fissata.  L’accertamento dell’invalidità viene effettuata da una Commissione Medica Integrata, ovvero la Commissione Medica dell’ASL più un Medico dell’Inps. Completato l’accertamento la Commissione Medica Integrata (CMI) redige il verbale di visita.

    Si precisa che nel calcolo della percentuale di invalidità in presenza di più patologie, i punti di ciascuna menomazione non si possono sommare tra loro.

    Il motivo di questa impossibilità risiede nel fatto che una somma aritmetica dei singoli valori non rispecchierebbe una valutazione complessiva realistica, in quanto, oltre a sovrastimare l’incidenza delle lesioni nel danneggiato, potrebbe anche portare a risultati superiori al 100%

    È necessario fare attenzione affinché ogni visita sia verbalizzata in modo tale che risultino i seguenti elementi:

    • dati anagrafici;

    • estremi del documento di riconoscimento;

    • profilo lavorativo;

    • anamnesi patologica rilevante (remota e prossima);

    • esame obiettivo completo,

    • sintesi degli accertamenti di laboratorio e strumentali ovvero della diversa documentazione sanitaria considerata utile ai fini della valutazione;

    • indicazione di eventuali infermità dipendenti da causa di guerra, servizio o lavoro;

    • diagnosi, secondo quanto sancito dall’art. 1 comma 3, D.L. n. 509 del 1988, con indicazione del rispettivo codice ICD9 CM (Classificazione Internazionale delle Malattie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, versione 9 con modificazioni cliniche, in uso per le schede di dimissione ospedaliera) e, ove prevista, classe funzionale di riferimento, corrispondenti all’infermità o alle infermità principali diagnosticate, ovvero all’infermità di riferimento in caso di valutazione analogica di patologie non tabellate; ciò al fine di  individuare la/le menomazione ad essa/e correlate (art. 2 comma 1, D.L. n. 509 del 1988) sulla base della presente tabella;

    • prognosi, intesa in senso medico legale come necessità o meno di revisione sanitaria ovvero ricorrenza degli estremi per l’applicazione del D.M. 2 agosto 2007;

    • percentuale assegnata a ciascuna menomazione in base alla tabella;

    • motivazione dell’eventuale applicazione della variazione percentuale relativa al danno funzionale permanente che si riferisce alla capacità lavorativa generica (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988, n. 509). Una variazione in più, non superiore a cinque punti percentuali, è possibile solo nel caso in cui l’infermità, tenuto conto della formazione tecnico-professionale del soggetto, incida significativamente sulla sua capacità lavorativa specifica e in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Analoga variazione ma di segno opposto, fino ad un massimo di 5 punti percentuali in meno, può essere per contro effettuata nel caso in cui l’infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa, specifica o attitudinale. Tali variazioni percentuali non possono ovviamente prescindere dall’espletamento di un’accurata anamnesi lavorativa ed attitudinale;

    • variazione percentuale connessa all’uso o all’applicabilità di protesi; in caso di menomazioni multiple, valutazione complessiva ottenuta con le diverse modalità di calcolo previste per le infermità concorrenti e per le infermità coesistenti.

    Vengono definite infermità plurime coesistenti quelle lesioni che interessano apparati ed organi funzionalmente diversi tra loro, come possono essere ad esempio due fratture, una alla mandibola e l’altra alla gamba.

    Per infermità plurime concorrenti si intendono invece le lesioni che interessano lo stesso organo o apparato.

    Con il messaggio n° 1650 del 22 aprile 2021 l’Inps comunica che, all’interno della procedura CIC (invalidità civile in convenzione)  per la gestione delle revisioni di invalidità civile, è stata rilasciata una funzionalità che consente la creazione di un nuovo tipo di verbale con timbro digitale.

    Si tratta di un verbale di revisione che replica il precedente, scaduto, con una nuova scadenza di revisione.

    La commissione medica può redigere il nuovo tipo di verbale con timbro digitale riportando le stesse informazioni di quello scaduto (anamnesi, diagnosi, giudizio medico-legale), ma con una nuova data di revisione. Ha a disposizione tre opzioni:

    • proroga della data di revisione già scaduta;
    • annullamento della revisione (il verbale diventa dunque permanente e definitivo);
    • inserimento dell’esonero d.m. 2007 (le persone che hanno una disabilità stabilizzata o ingravescente hanno diritto di essere esonerati da ogni visita medica diretta alla verifica della permanenza dello stato di invalidità civile o dell’handicap), in modo da bloccare eventuali future nuove revisioni, verifiche straordinarie, accertamenti su quella posizione.

    A conclusione della compilazione, il nuovo verbale verrà spedito automaticamente all’indirizzo dell’utente e sostituirà il verbale scaduto.

    Per ulteriori chiarimenti e per fare domanda è possibile rivolgersi a Uniciv (Unione invalidi civili):

    scrivere un messaggio alla Pagina Facebook di Uniciv – Unione invalidi civili indicando nome e cognome, la città di residenza e il numero di telefono,

    inviare una e-mail a info@univic.it indicando nome e cognome, la città di residenza e il numero di telefono.

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