Il decreto Aiuti ter (DL 114 2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2022, agli articoli 18 e 19 ha introdotto un nuovo bonus di 150 euro riservato ad alcune categorie di pensionati e lavoratori. Si tratta di una erogazione una tantum che verrà elargita nel mese di novembre e, appunto, per una sola volta. Tra i beneficiari, sono previsti i titolari d pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordi.
A chi spetta e quali sono i requisiti previsti?
BENEFICIARI LAVORATORI
L’articolo 18 del decreto illustra l’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti.
L’indennità una tantum di 150 euro viene erogata dal datore di lavoro, insieme allo stipendio del mese di novembre, ai lavoratori dipendenti, esclusi quelli con rapporto di lavoro domestico, che abbiano una retribuzione imponibile non superiore ai 1.538 euro nel mese di novembre 2022, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19.
L’indennità viene riconosciuta automaticamente, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16.
L’indennità viene riconosciuta anche se il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS (ovvero in caso di malattia, congedi o ferie).
Il bonus spetta una sola volta, anche nel caso in cui si sia titolari di più rapporti di lavoro.
Il bonus 150 euro non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
BENEFICIARI PENSIONATI
All’articolo 19 vengono specificati i requisiti di accesso al beneficio anche da parte dei pensionati e di alcune tipologie di lavoratori.
Per quanto riguarda i pensionati, è previsto un bonus di 150 euro, erogato una tantum, a persone residenti in Italia che, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, siano titolari di:
– uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria,
– pensione o assegno sociale,
– pensione o assegno per invalidi civili,ciechi e sordomuti,
– trattamenti di accompagnamento alla pensione,
che abbiano un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto ei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro.
Dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:
· i trattamenti di fine rapporto,
· il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Il bonus, che non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, viene corrisposto d’ufficio dall’INPS o da altro ente previdenziale, nel caso di trattamenti non gestiti dall’INPS.
L’indennità è corrisposta, una sola volta, anche nel caso in cui il soggetto beneficiario svolga attività lavorativa.
ALTRI LAVORATORI
Sempre l’articolo 19 prevede anche una serie di altre categorie di lavoratori ai quali viene riservato il bonus 150 euro, in presenza di determinati requisiti, e con diverse modalità di erogazione. Li vediamo di seguito.
L’indennitàuna tantumpari a 150 euro viene erogata nel mese di novembre 2022 ed è prevista per:
1. lavoratori domestici già beneficiari del bonus da 200 euro del DL 50 2021 (indennità di cui all’articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
2. disoccupati che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni di NASPI o Assegno di disoccupazione (previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).
I lavoratori di questa categoria riceveranno il bonus dopo l’invio da parte dei datori di lavoro delle denunce relative ai flussi uniemens dei dipendenti.
3. coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (di cui all’articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264).
I lavoratori di questa categoria riceveranno il bonus dopo l’invio da parte dei datori di lavoro delle denunce relative ai flussi uniemens dei dipendenti.
4. titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata e con un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021, con contratti attivi dal 18/5/2022
In questo caso il bonus viene erogato a fronte di una domanda da parte degli interessati.
I lavoratori di questa categoria riceveranno il bonus dopo l’invio da parte dei datori di lavoro delle denunce relative ai flussi uniemens dei dipendenti.
5. dottorandi e assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione separata e con un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021, con contratti attivi dal 18/5/2022
In questo caso il bonus viene erogato a fronte di una domanda da parte degli interessati.
I lavoratori di questa categoria riceveranno il bonus dopo l’invio da parte dei datori di lavoro delle denunce relative ai flussi uniemens dei dipendenti.
6. lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, e dall’articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.
I lavoratori di questa categoria riceveranno il bonus dopo l’invio da parte dei datori di lavoro delle denunce relative ai flussi uniemens dei dipendenti.
7. collaboratori sportivi come individuati dall’articolo 32, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dall’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con le medesime modalità ivi indicate.
I lavoratori di questa categoria riceveranno il bonus dopo l’invio da parte dei datori di lavoro delle denunce relative ai flussi uniemens dei dipendenti.
8. lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, hanno svolto la prestazioneper almeno 50 giornate, con un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
L’indennità viene erogata dall’INPS, a fronte di una domanda.
I lavoratori di questa categoria riceveranno il bonus dopo l’invio da parte dei datori di lavoro delle denunce relative ai flussi uniemens dei dipendenti.
9. lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
I lavoratori di questa categoria riceveranno il bonus dopo l’invio da parte dei datori di lavoro delle denunce relative ai flussi uniemens dei dipendenti.
10. Ai beneficiari delle indennitàuna tantum di cui all’articolo 32, commi 15 e 16 del decreto-legge n. 50 del 2022
11. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza unitamente alla rata mensile di competenza. L’indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 dell’articolo 19.
Entro il 23 ottobre l’INPS comunicherà le modalità di corresponsione delle indennità.