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    Bonus 150 euro

    Dall’INPS le istruzioni per chi riceverà il bonus 150 euro per dipendenti, pensionati, invalidi e altre categorie, con indicazioni di chi lo otterrà d’ufficio e chi deve presentare domanda
    La circolare n.127 del 16 novembre 2022 fornisce le istruzioni sulle modalità di erogazione del Bonus 150 Euro così come indicato dall’articolo 19 del Decreto aiuti Ter (decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144), previsto nel rateo di novembre ai lavoratori dipendenti, ma anche pensionati e percettori di pensione o assegno per invalidi civili. ciechi, sordi e muti ed altre categorie di lavoratori, che siano in possesso di determinati requisiti.

    Per i lavoratori dipendenti spetta nel caso in cui gli stessi abbiano una retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, non superiore a 1.538 euro.

    Il bonus 150 euro in questo caso viene erogato direttamente dall’INPS, nella busta paga, pertanto non è necessario fare domanda se non in alcuni specifici casi che illustriamo.

    Il bonus viene riconosciuto inoltre ai pensionat
    i, ai percettori di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi, sordi e muti. 
    L’indennità una tantum di 150 euro va favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022.
    Il bonus spetta solo a condizione che il beneficiario abbia un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto ei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro.
    Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che, alla data del 1° novembre 2022, risultino titolari di:
    – pensione di inabilità, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5;
    – assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971;
    – pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o parziali), di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66;
    – pensione, non riversibile, per sordi, di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
    – assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995;
    – pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

    Per quanto attiene alle prestazioni di invalidità civile e assegno sociale, il beneficio è subordinato alla spettanza della prestazione principale. Pertanto se viene revocata la prestazione con effetto retroattivo, sarà recuperato anche il bonus.
    Il bonus 150 euro per pensionati non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

    Il bonus di 150 euro è corrisposto anche ai titolari di reddito di cittadinanza, a condizione che nessuno dei suoi componenti lo percepisca come lavoratore o come pensionato.

    E’ prevista l’erogazione del bonus 150 euro anche ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a condizione che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022 (data di entrata in vigore del predetto decreto-legge). I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui domanda di instaurazione/regolarizzazione non sia stata espressamente respinta dall’INPS, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 144/2022, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.

    Il pagamento è effettuato tramite bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche in contanti presso lo sportello delle Poste in base a quanto a suo tempo indicato ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di cui al richiamato decreto-legge n. 50/2022.

    Sono previsti, poi, alcuni altri beneficiari che devono invece presentare domanda per poter ottenere l’indennità una tantum:
    – titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
    – dottorandi e agli assegnisti di ricerca
    – lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
    – lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

    Per conoscere i singoli requisiti richiesti per categoria e i soggetti possono richiedere l’erogazione delle somme entro la scadenza del 31 gennaio 2023 è possibile rivolgersi a Uniciv.

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