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    • Giusi Pintori
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    APPROFONDIMENTO: Detrazioni spese disabili nella dichiarazione 730/2023

    La normativa fiscale italiana riconosce un abbattimento dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) in ragione di una serie di spese sostenute dai soggetti portatori di handicap o dai familiari che li hanno in carico.

    L’agevolazione opera sotto forma di una serie di detrazioni d’imposta, il cui compito è appunto quello di diminuire l’Irpef lorda, calcolata in funzione del reddito complessivo del contribuente.

    Eccezion fatta per le detrazioni per figli a carico, il cui importo varia in funzione del reddito complessivo del contribuente, le altre ipotesi di detrazione vengono calcolate applicando una determinata percentuale alle spese sostenute, considerate dalla normativa come meritevoli di ottenere una riduzione della pressione fiscale.

    L’utilizzo delle detrazioni per disabili, relative a spese sostenute nel 2022, avviene inserendo determinati codici all’interno del modello 730-2023, da trasmettere all’Agenzia entrate per la liquidazione definitiva dell’Irpef dovuta dal contribuente.

    Detrazioni spese disabili: figli a carico

    L’ammontare delle detrazioni per figli a carico dev’essere indicato all’interno del rigo 22 “Detrazione per figli a carico” del Modello 730-3 “Prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata” in cui si riporta il dettaglio del conteggio dell’Irpef dovuta per l’anno 2022.

    Al tempo stesso dev’essere compilata la parte relativa ai familiari a carico, collocata all’inizio del modello dopo i dati relativi al contribuente. Nello specifico sono considerati “familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili” (istruzioni AE).
    La soglia è elevata a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

    Ai dati relativi ai figli a carico sono dedicati i righi da 2 a 5. In particolare, nella colonna 3 la casella “D” dev’essere barrata in modo da indicare che trattasi di un figlio con disabilità. Se viene baratta quest’ultima casella, precisa l’AE, non è necessario “barrare anche la casella F”.

    La casella “D” è da utilizzare sia per il primo figlio per quelli successivi al primo. Si considera persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell’art. 3 legge 104 del 1992.

    Detrazioni spese disabili: spese sanitarie

    Nel quadro E “Oneri e spese” il rigo E3 è dedicato alle spese sanitarie per persone con disabilità. In particolare, dev’essere indicato l’importo delle spese sostenute per:

    • I mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
    • I sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione.

    Per le spese in questione spetta, sull’intero importo, la detrazione del 19%.
    Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi della Legge numero 104/1992) o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro o di guerra.
    Si precisa da ultimo che l’importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione unica con il codice onere 3.

    Sempre nel quadro E ma nel rigo E1 devono essere riportate le spese sanitarie specialistiche (ad esempio analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) su cui si calcola la detrazione al 19%, con riguardo tuttavia all’importo che eccede la franchigia di 129,11 euro.

    Detrazioni spese disabili: acquisto veicoli

    Nel rigo E4 devono essere riportate le spese sostenute per l’acquisto:

    • Di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
    • Di autoveicoli, anche non adattati per il trasporto di ciechi, sordi, persone con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone con pluriamputazioni.

    La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta:

    • Con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità;
    • Una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.

    Sono altresì detraibili le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione quindi dei costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante). Tali spese devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono al raggiungimento del limite massimo di euro 18.075,99 insieme al costo per l’acquisto del veicolo.

    Detrazioni spese disabili: premi assicurativi

    Disabilità grave
    La spesa sostenuta per premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (come definita dall’articolo 3, comma 3, Legge numero 104/1992).
    L’importo dei premi, su cui calcolare la detrazione pari al 19%, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Al contrario, dev’essere ricompreso:

    • Il totale dei premi assicurativi indicati nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione unica;
    • Il totale dei premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione unica con il codice onere 36.

    Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
    E’ possibile anche indicare la spesa ammessa a detrazione (al 19%) relativa ai premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

    L’importo su cui calcolare la detrazione non deve eccedere i 1.291,14 euro, al netto die premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave. Sono invece compresi i premi indicati nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione unica.

    Detrazioni spese disabili: addetti all’assistenza

    Da indicare anche la detrazione al 19% calcolata sulle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
    Sono considerate “non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti”.

    Può essere altresì considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
    In ogni caso, lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.
    La detrazione è fruibile nel rispetto di un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, a patto che il reddito complessivo del contribuente non ecceda i 40 mila euro (calcolati considerando anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

    Detrazioni spese disabili: cani guida

    E’ anche possibile indicare la detrazione al 19% calcolata sulle spese sostenute per l’acquisto del cane guida. La misura spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane ed una sola volta in un periodo di quattro anni, eccezion fatta per i casi di perdita dell’animale.

    La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta. La somma deve includere anche le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione unica.

    Si può usufruire della detrazione forfetaria di 1.000 euro a beneficio della persona non vedente in ragione delle spese di mantenimento dei cani guida. Dall’anno 2020 la misura spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro.

    In caso di superamento della soglia, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

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